La figura del Notaio è presente in pressochè tutti i sistemi giuridici occidentali – con la sola eccezione di quelli anglosassoni – ed ha sin dalle sue origini latine la funzione di garantire la certezza e la sicurezza degli atti tra i privati. Il Notaio, essendo al di sopra delle parti, deve interpretarne la volontà e redigere gli atti in modo conforme alla legge. E’ per questo che il Notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) ed ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).

Il Notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere atti tra vivi (vendite, permute, divisioni, mutui) e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).

L’atto redatto dal Notaio è un atto pubblico, E come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il Notaio attesta nell’atto notarile fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), fino a querela di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza: per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità .